Sentenza 287/2004 (ECLI:IT:COST:2004:287)
Massima numero 28761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Titolo
Maternità ed infanzia - Interventi a favore della famiglia - Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonché incremento del fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita invasione della competenza regionale “residuale” in materia di “servizi sociali” e denunciata incompatibilità con il sistema di finanziamento delle autonomie regionali e locali - Riconducibilità della provvidenza in questione alla competenza statale in materia di “previdenza sociale” - Non fondatezza della questione.
Maternità ed infanzia - Interventi a favore della famiglia - Concessione di un assegno di mille euro per ogni secondo figlio nato o adottato fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004, nonché incremento del fondo nazionale per le politiche sociali - Ricorso della regione emilia-romagna - Asserita invasione della competenza regionale “residuale” in materia di “servizi sociali” e denunciata incompatibilità con il sistema di finanziamento delle autonomie regionali e locali - Riconducibilità della provvidenza in questione alla competenza statale in materia di “previdenza sociale” - Non fondatezza della questione.
Testo
La provvidenza temporanea, di carattere indennitario, disposta a favore delle donne, cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia – in relazione alla nascita del secondo o ulteriore figlio, o all'adozione di un figlio –, senza che assumano alcun rilievo la condizione soggettiva e la sussistenza di situazioni di bisogno, disagio o semplice difficoltà, non rientra nel 'genus' delle prestazioni ricadenti nell'ambito dei servizi sociali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 21, commi da 1 a 5, e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
– Sul regime giuridico delle provvidenze a favore della maternità, citate le sentenze n. 197/2002 e n. 405/2001.
La provvidenza temporanea, di carattere indennitario, disposta a favore delle donne, cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia – in relazione alla nascita del secondo o ulteriore figlio, o all'adozione di un figlio –, senza che assumano alcun rilievo la condizione soggettiva e la sussistenza di situazioni di bisogno, disagio o semplice difficoltà, non rientra nel 'genus' delle prestazioni ricadenti nell'ambito dei servizi sociali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dell'art. 21, commi da 1 a 5, e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
– Sul regime giuridico delle provvidenze a favore della maternità, citate le sentenze n. 197/2002 e n. 405/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 1
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 2
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 3
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 4
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 5
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 21
co. 7
legge
24/11/2003
n. 326
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte