Sentenza 288/2004 (ECLI:IT:COST:2004:288)
Massima numero 28762
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ONIDA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
28763
Titolo
Imposte e tasse - Convenzione per l’esercizio 2001 stipulata tra il ministro delle finanze e l’agenzia delle entrate; nota dell’ agenzia delle entrate prot. 2001/35181 del 27 marzo 2001 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana - Denunciata mancata esclusione in modo espresso dell’attività di riscossione dei tributi di competenza regionale dalle funzioni assegnate all’agenzia - Asserita violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria nonché del principio di leale collaborazione - Inidoneità lesiva degli atti impugnati - Inammissibilità del conflitto.
Imposte e tasse - Convenzione per l’esercizio 2001 stipulata tra il ministro delle finanze e l’agenzia delle entrate; nota dell’ agenzia delle entrate prot. 2001/35181 del 27 marzo 2001 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana - Denunciata mancata esclusione in modo espresso dell’attività di riscossione dei tributi di competenza regionale dalle funzioni assegnate all’agenzia - Asserita violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria nonché del principio di leale collaborazione - Inidoneità lesiva degli atti impugnati - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001. La Convenzione impugnata, infatti, disciplina i rapporti tra il Ministro e l’Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali, con la conseguenza che essa non è idonea a produrre lesione della sfera di competenza costituzionale della ricorrente Regione. Né può ritenersi pregiudicata la possibilità di avvalersi, per l’attività di riscossione dei tributi di spettanza della Regione, degli uffici della Direzione regionale di detta Agenzia, come, peraltro, in passato la ricorrente si era avvalsa degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001. La Convenzione impugnata, infatti, disciplina i rapporti tra il Ministro e l’Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali, con la conseguenza che essa non è idonea a produrre lesione della sfera di competenza costituzionale della ricorrente Regione. Né può ritenersi pregiudicata la possibilità di avvalersi, per l’attività di riscossione dei tributi di spettanza della Regione, degli uffici della Direzione regionale di detta Agenzia, come, peraltro, in passato la ricorrente si era avvalsa degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Convenzione tra il ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate (esercizio 2001)
n.
art.
co.
nota dell'Agenzia delle entrate
27/03/2001
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art.