Sentenza 288/2004 (ECLI:IT:COST:2004:288)
Massima numero 28763
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28762


Titolo
Convenzione per l’esercizio 2001 stipulata tra il ministro delle finanze e l’agenzia delle entrate; nota dell’ agenzia delle entrate prot. 2001/35181 del 27 marzo 2001 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana - Denunciato rifiuto di prestare l’attività richiesta dalla regione a titolo di avvalimento per la riscossione dei tributi di propria spettanza - Asserita violazione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria nonché del principio di leale collaborazione - Non invasività dell’atto impugnato - Inammissibilità del conflitto.

Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno2001. Come già affermato da questa Corte, “l’Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire alla Regione di avvalersi degli uffici statali, esercita un’attività che non riguarda, né pregiudica la competenza regionale di chiedere l’avvalimento, poiché l’art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 va inteso come possibilità per la Regione medesima di avvalersi dei predetti uffici, purché la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e fino a quando non sia diversamente stabilito”.

- V. sentenza citata n. 471/1995.

Atti oggetto del giudizio

nota dell'Agenzia delle entrate  04/06/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art.