Ordinanza 289/2004 (ECLI:IT:COST:2004:289)
Massima numero 28764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28765


Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Indennità di fine rapporto - Determinazione dell’imponibile - Applicazione di una franchigia annua fissa di lire 500.000 - Mancata rivalutazione di tale somma in rapporto all’andamento dell’inflazione - Assunta violazione del principio di uguaglianza - Questione rivolta nei confronti di norma non in vigore nel momento di versamento dell’imposta - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, poiché essa è stata sollevata relativamente ad una norma di legge non più in vigore al momento in cui è stata pagata l’imposta, vigendo, in materia tributaria, il principio secondo cui si applica la norma in vigore nel momento in cui l’imposta deve essere versata.

Atti oggetto del giudizio

legge  26/09/1985  n. 482  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte