Ordinanza 290/2004 (ECLI:IT:COST:2004:290)
Massima numero 28766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Possesso - Procedimenti possessori - Facoltà di instaurare giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione in caso di pregiudizio (o pericolo di pregiudizio) irreparabile per il convenuto - Asserito ingiustificato trattamento di favore rispetto alla generalità dei convenuti proprietari nei cui confronti non sia ravvisabile detto pregiudizio - Auspicata proponibilità di una mera eccezione petitoria nel giudizio possessorio, al solo fine del rigetto della domanda possessoria - Questione interpretativa devoluta al giudice del rapporto processuale - Manifesta infondatezza.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 705 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria. L’ordinanza di rimessione, infatti, non pone una questione di costituzionalità, ma di interpretazione della normativa, devoluta al giudice del rapporto processuale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 705  co. 1

sentenza della Corte costituzionale  03/02/1992  n. 25  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte