Ordinanza 291/2004 (ECLI:IT:COST:2004:291)
Massima numero 28767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) - Impresa costituita in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali - Previsione dell'esenzione decennale totale dall'imposta - Asserita ingiustificata disparità di trattamento delle imprese in base al mero elemento temporale della data di costituzione anteriore o posteriore all'entrata in vigore della legge - Incidenza sui principi di libertà di iniziativa economica privata e di capacità contributiva - Mancata descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo' - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, dell’art. 14, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo cui per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, la riduzione a metà dell’IRPEG, di cui all’art. 105, primo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 è sostituita dall’esenzione totale decennale. L’ordinanza di rimessone, infatti, difetta della descrizione della fattispecie del giudizio ‘a quo’ ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza, solo apoditticamente enunciata.

- V. sentenze citate nn. 231 e 141/2003; 495 e 385/2000; 53/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  01/03/1986  n. 64  art. 14  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte