Ordinanza 292/2004 (ECLI:IT:COST:2004:292)
Massima numero 28768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, compressione del diritto di difesa, lesione dei principi del giusto processo - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Procedimento per decreto - Obbligo per il pubblico ministero, prima della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, di notificare l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra imputati, compressione del diritto di difesa, lesione dei principi del giusto processo - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione, dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che prima della richiesta del decreto penale di condanna sia notificato all’imputato l’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.. Invero, analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 432 del 1998 (ed i precedenti ivi menzionati) e nn. 325, 326, 458 del 1999 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all’esame dev’essere decisa in egual modo.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione, dell’art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che prima della richiesta del decreto penale di condanna sia notificato all’imputato l’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.. Invero, analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 432 del 1998 (ed i precedenti ivi menzionati) e nn. 325, 326, 458 del 1999 e, in assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche la questione all’esame dev’essere decisa in egual modo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 3
Costituzione
art. 111
co. 4
Costituzione
art. 111
co. 5
Altri parametri e norme interposte