Ordinanza 293/2004 (ECLI:IT:COST:2004:293)
Massima numero 28769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Corrispondenza dei detenuti - Limitazioni alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza - Omessa indicazione dei presupposti e dei limiti per l'adozione del provvedimento del giudice - Mancata previsione del reclamo - Lamentato contrasto con il sistema delle garanzie a tutela del principio della libertà e della segretezza della corrispondenza e della comunicazione - Asserito contrasto con il diritto di difesa - Asserita violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri procedimenti in cui è assicurata la giurisdizionalizzazione del reclamo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice remittente perché – alla luce della sopravvenuta legge 8 aprile 2004, n. 95 e, in specie della abrogazione della norma censurata – si valuti se persista la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prescrive i limiti entro i quali il magistrato di sorveglianza può esercitare il potere di limitare il diritto alla tutela e segretezza della corrispondenza e non prevede la possibilità per il detenuto cui sia stato imposto il visto di censura sulla corrispondenza di tutelare il proprio diritto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 18  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte