Ordinanza 294/2004 (ECLI:IT:COST:2004:294)
Massima numero 28770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28771


Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Attribuzione della relativa funzione ordinatoria al prefetto, anziché al presidente della giunta regionale - Asserito eccesso di delega - Questione riferita ad una norma anteriore ed estranea al rapporto di delegazione legislativa - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il rimettente, infatti, pone un problema di mancato esercizio della delega in relazione non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì di una norma anteriore, estranea al rapporto di delegazione legislativa.

- V. sentenza citata n. 159/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  22/03/2001  n. 85  art. 2    co. 1  lettera d)