Ordinanza 294/2004 (ECLI:IT:COST:2004:294)
Massima numero 28771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28770


Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Attribuzione della relativa funzione ordinatoria al prefetto, anziché al presidente della giunta regionale - Asserita violazione dei principi del decentramento e della promozione delle autonomie locali - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 5 della Costituzione, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il parametro invocato, infatti, non vincola la discrezionalità del legislatore nella scelta dell’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte