Ordinanza 296/2004 (ECLI:IT:COST:2004:296)
Massima numero 28773
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/07/2004; Decisione del
13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, imputato, tra l’altro, di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di taranto, sezione seconda penale - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, imputato, tra l’altro, di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di taranto, sezione seconda penale - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza della materia di un conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto, sezione II penale, in composizione collegiale, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 27 maggio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento penale per diverse ipotesi criminose, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Taranto, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto, sezione II penale, in composizione collegiale, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 27 maggio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento penale per diverse ipotesi criminose, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Taranto, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
27/05/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3