Ordinanza 297/2004 (ECLI:IT:COST:2004:297)
Massima numero 28774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28775


Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per la estromissione di una parte del processo con l’ordinanza di rimessione - Reiezione per la inincidenza dell’asserito vizio sull’ammissibilità del giudizio di costituzionalità.

Testo
Non incide sull’ammissibilità del giudizio di costituzionalità l’asserito vizio dell’ordinanza di rimessione, consistente nell’aver estromesso una parte dal processo con l’ordinanza stessa e non con sentenza. Non è, pertanto, fondata la relativa eccezione di inammissibilità.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte