Ordinanza 297/2004 (ECLI:IT:COST:2004:297)
Massima numero 28775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  13/07/2004;  Decisione del  13/07/2004
Deposito del 28/07/2004; Pubblicazione in G. U. 04/08/2004
Massime associate alla pronuncia:  28774


Titolo
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) - Accertamento sintetico del reddito - Modalità di determinazione induttiva ed elementi indicativi di capacità contributiva utilizzabili dall’ufficio impositore - Individuazione interamente demandata a decreti del ministro delle finanze - Asserita incidenza sulla capacità contributiva - Indebita sottrazione della discrezionalità ministeriale ai controlli del parlamento, del governo e del consiglio di stato - Assenza di direttive per l’autorità “delegata” - Asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma della Costituzione ed in relazione all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma ulteriormente modificato dall’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473. E’ inconferente il richiamo agli artt. 70 e 76 della Costituzione, poiché l’ordinanza di rimessione tende a censurare il merito della scelta operata dal legislatore e non la violazione di uno specifico criterio direttivo; tuttavia, anche a voler ritenere che con il richiamo a tali norme, nella sostanza, si sia dedotta la violazione del principio della riserva di legge, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale riserva va intesa in senso relativo, imponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità legislativa, con la conseguenza che, nella specie, risulta rispettata la riserva di legge relativa. Inoltre, nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati con regolamento governativo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, per cui non sussiste l’asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale.

- V. sentenze citate nn. 283/1987, 7/2001, 168/2001, 215/1998 e 111/1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 38  co. 4

legge  30/12/1991  n. 413  art. 1  co. 

decreto-legge  31/05/1994  n. 330  art. 1  co. 

legge  27/07/1994  n. 473  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 100  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17