Sentenza 298/2004 (ECLI:IT:COST:2004:298)
Massima numero 28776
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MEZZANOTTE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
27/09/2004; Decisione del
27/09/2004
Deposito del 29/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
28777
Titolo
Conflitto tra poteri dello stato - Proposizione da parte di autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Eccezione di irricevibilità - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Infondatezza dell'eccezione.
Conflitto tra poteri dello stato - Proposizione da parte di autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Eccezione di irricevibilità - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Infondatezza dell'eccezione.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di quest’ultima del 7 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse da suoi componenti, va respinta l’eccezione di irricevibilità fondata sulla ritenuta inidoneità dell’atto, con cui il giudizio è stato promosso. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, riguardo ai conflitti proposti da autorità giudiziarie, non ha rilievo il fatto che l’atto introduttivo abbia anziché la forma del ricorso quella dell’ordinanza, qualora, al di là del ‘nomen iuris’, l’ordinanza possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso.
- V. sentenze citate nn. 10 e 11/2000, n. 421/2002.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di quest’ultima del 7 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse da suoi componenti, va respinta l’eccezione di irricevibilità fondata sulla ritenuta inidoneità dell’atto, con cui il giudizio è stato promosso. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, riguardo ai conflitti proposti da autorità giudiziarie, non ha rilievo il fatto che l’atto introduttivo abbia anziché la forma del ricorso quella dell’ordinanza, qualora, al di là del ‘nomen iuris’, l’ordinanza possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso.
- V. sentenze citate nn. 10 e 11/2000, n. 421/2002.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte