Ordinanza 299/2004 (ECLI:IT:COST:2004:299)
Massima numero 28779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
27/09/2004; Decisione del
27/09/2004
Deposito del 29/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Titolo
Processo civile - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari (c.d. contratti di massa) - Giudizio secondo equità - Esclusione - Ritenuta dilatazione dei tempi della giustizia, aumento dei costi e negazione dell'esercizio del diritto di difesa, violazione del principio del giudice naturale, disparità di trattamento in favore dei contraenti forti, irragionevolezza, assenza dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza, violazione delle regole del mercato - Inapplicabilità della norma censurata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Controversie relative ai contratti conclusi mediante moduli o formulari (c.d. contratti di massa) - Giudizio secondo equità - Esclusione - Ritenuta dilatazione dei tempi della giustizia, aumento dei costi e negazione dell'esercizio del diritto di difesa, violazione del principio del giudice naturale, disparità di trattamento in favore dei contraenti forti, irragionevolezza, assenza dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza, violazione delle regole del mercato - Inapplicabilità della norma censurata nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104, dell’art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, poiché la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio ‘a quo’.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104, dell’art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, che ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, poiché la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio ‘a quo’.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/02/2003
n. 18
art. 1
co.
legge
07/04/2003
n. 63
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte