Ordinanza 301/2004 (ECLI:IT:COST:2004:301)
Massima numero 28782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
27/09/2004; Decisione del
27/09/2004
Deposito del 29/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro - Autoferrotranvieri - Controversie disciplinari - Cognizione del giudice amministrativo - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al settore ferroviario e al pubblico impiego, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Lavoro - Autoferrotranvieri - Controversie disciplinari - Cognizione del giudice amministrativo - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto al settore ferroviario e al pubblico impiego, lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 58, allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranviari. Non sono stati, infatti, dedotti né sussistono motivi per pervenire ad una diversa soluzione dalla questione, già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. Sono rimasti, invero, immutati i presupposti, di diritto e di fatto, in base ai quali è stata ritenuta non censurabile, sul piano costituzionale, la scelta operata dal legislatore, nell’ambito della discrezionalità spettategli in tema di ripartizione della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, di non intervenire, modificandola, sulla speciale regolamentazione di cui è causa, non essendo manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria.
- V. sentenze citate quali precedenti specifici: nn. 439 e 161/2002.
- Con riferimento alla discrezionalità del legislatore nella ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: sentenze nn. 275/2001, 414/2001 e ordinanza n. 161/2002.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 58, allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari degli autoferrotranviari. Non sono stati, infatti, dedotti né sussistono motivi per pervenire ad una diversa soluzione dalla questione, già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. Sono rimasti, invero, immutati i presupposti, di diritto e di fatto, in base ai quali è stata ritenuta non censurabile, sul piano costituzionale, la scelta operata dal legislatore, nell’ambito della discrezionalità spettategli in tema di ripartizione della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, di non intervenire, modificandola, sulla speciale regolamentazione di cui è causa, non essendo manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria.
- V. sentenze citate quali precedenti specifici: nn. 439 e 161/2002.
- Con riferimento alla discrezionalità del legislatore nella ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: sentenze nn. 275/2001, 414/2001 e ordinanza n. 161/2002.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
08/01/1931
n. 148
art. 58
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte