Ordinanza 302/2004 (ECLI:IT:COST:2004:302)
Massima numero 28783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  27/09/2004;  Decisione del  27/09/2004
Deposito del 29/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Massime associate alla pronuncia:  28784


Titolo
Straniero - Provvedimento di espulsione e ordine di allontanamento del questore - Permanenza dell’espulso “senza giustificato motivo” nel territorio dello stato - Prevista sanzione dell’arresto - Assunta violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale - Carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione, dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, “senza giustificato motivo”, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo. L’ordinanza di rimessione, infatti è carente di una adeguata illustrazione della fattispecie concreta oggetto del giudizio ‘a quo’, ai fini della verifica del requisito della rilevanza, solo apoditticamente affermata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte