Ordinanza 302/2004 (ECLI:IT:COST:2004:302)
Massima numero 28784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  27/09/2004;  Decisione del  27/09/2004
Deposito del 29/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Massime associate alla pronuncia:  28783


Titolo
Straniero - Provvedimento di espulsione e ordine di allontanamento del questore - Permanenza dell’espulso “senza giustificato motivo” nel territorio dello stato - Prevista sanzione dell’arresto - Assunta violazione del principio di determinatezza della fattispecie penale e di personalità della responsabilità penale, del diritto di difesa, ritenuta sproporzione della pena rispetto al fatto tipico - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, “senza giustificato motivo”, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo. La Corte ha già chiarito che la formula “senza giustificato motivo”, contenuta nella disposizione impugnata, non comporta una violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, giacché la finalità dell’incriminazione ed il quadro normativo su cui essa si innesta consentono al giudice di stabilire il significato della formula considerata non già valutando il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi e con la disciplina in cui questo si inserisce. In simile prospettiva, la clausola in questione ha riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, idonee ad incidere sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione. Neanche può ravvisarsi un ‘vulnus’ all’art. 3 della Costituzione connessa alla sproporzione della pena rispetto al fatto tipico, poiché la configurazione delle ipotesi criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse rientra nella discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono suscettibili di sindacato di costituzionalità solo nel caso di manifesta irrazionalità.

- V. sentenze citate nn. 5 e 80/2004, 117/2003, 144/2001, 58/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  30/07/2002  n. 189  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte