Ordinanza 304/2004 (ECLI:IT:COST:2004:304)
Massima numero 28786
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
27/09/2004; Decisione del
27/09/2004
Deposito del 29/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile a carico di deputato per il risarcimento del danno conseguente a dichiarazioni rese dallo stesso a quotidiani - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati - Ricorso del tribunale di milano, prima sezione civile, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentare - Procedimento civile a carico di deputato per il risarcimento del danno conseguente a dichiarazioni rese dallo stesso a quotidiani - Deliberazione di insindacabilità della camera dei deputati - Ricorso del tribunale di milano, prima sezione civile, per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 30 maggio 2000, relativa alla insindacabilità delle dichiarazioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento civile per risarcimento del danno, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Milano, prima sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 30 maggio 2000, relativa alla insindacabilità delle dichiarazioni rese da un proprio componente per le quali pende procedimento civile per risarcimento del danno, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Milano, prima sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
30/05/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3