Ordinanza 305/2004 (ECLI:IT:COST:2004:305)
Massima numero 28787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  27/09/2004;  Decisione del  27/09/2004
Deposito del 30/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Massime associate alla pronuncia:  28788


Titolo
Elezioni - Elezioni comunali - Turno di ballottaggio - Assegnazione dei seggi del consiglio comunale - Premio di maggioranza - Presupposti di applicabilità - Prospettata lesione del principio di buon andamento in ragione dell’elevato rischio di ingovernabilità dell’ente locale - Fattispecie estranea al giudizio 'a quo' - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte relativa ai presupposti di applicabilità del premio di maggioranza. Dall’ordinanza di rimessione, infatti, si evince che nel giudizio ‘a quo’ si controverte non sulla mancata applicazione del premio nel caso di specie, bensì sull’assegnazione dell’ultimo seggio del consiglio comunale, se esso spetti al raggruppamento di liste collegate al candidato eletto sindaco al ballottaggio ovvero al raggruppamento opposto.

- V. sentenza citata n. 107/1996.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 73  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte