Ordinanza 305/2004 (ECLI:IT:COST:2004:305)
Massima numero 28788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  27/09/2004;  Decisione del  27/09/2004
Deposito del 30/09/2004; Pubblicazione in G. U. 06/10/2004
Massime associate alla pronuncia:  28787


Titolo
Elezioni - Elezioni comunali - Turno di ballottaggio - Assegnazione dei seggi del consiglio comunale - Esclusione delle liste che al primo turno non abbiano superato il 3 per cento dei voti validi e non appartengano a nessun gruppo di liste che lo abbia superato - Prospetta lesione del principio di uguaglianza per ingiustificata pretermissione di una parte dell’elettorato - Questione prospettata senza una preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a costituzione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 73, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui esclude dall’assegnazione dei seggi consiliari le liste che al primo turno non abbiano superato il 3% dei voti validi e non appartengano a nessun gruppo di liste che lo abbia superato. Il rimettente, infatti, consapevole dell’esistenza di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali e convinto della maggiore plausibilità di uno di essi, non ha ricercato una interpretazione adeguatrice della norma denunciata, idonea a sottrarre la norma stessa al contrasto con i parametri evocati, né (in alternativa) ha motivato sull’impossibilità di essa.

- Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza citata n. 107/2003; inoltre, sentenze nn. 177 e 592/2000; 174/1999 .

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 73  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte