Sentenza 306/2004 (ECLI:IT:COST:2004:306)
Massima numero 28791
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MEZZANOTTE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
13/10/2004; Decisione del
13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Regione siciliana - Polizze assicurative relative ad autoveicoli iscritti nei p.r.a. della regione e a macchine agricole intestate a residenti - Imposta dovuta dagli assicuratori con domicilio fiscale o rappresentanza fuori del territorio regionale - Nota ministeriale che nega la spettanza dell’imposta alla regione - Ricorso della regione - Lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria e del principio di leale cooperazione - Non spettanza allo stato del potere di emanare la nota impugnata e conseguente annullamento dell’atto - Assorbimento di altri motivi.
Imposte e tasse - Regione siciliana - Polizze assicurative relative ad autoveicoli iscritti nei p.r.a. della regione e a macchine agricole intestate a residenti - Imposta dovuta dagli assicuratori con domicilio fiscale o rappresentanza fuori del territorio regionale - Nota ministeriale che nega la spettanza dell’imposta alla regione - Ricorso della regione - Lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria e del principio di leale cooperazione - Non spettanza allo stato del potere di emanare la nota impugnata e conseguente annullamento dell’atto - Assorbimento di altri motivi.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’economia e delle finanze, negare l’attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province. Premesso, infatti, che la norma d’attuazione - (degli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano) - di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 attribuisce alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, “riscosse nell’ambito” del suo territorio, occorre precisare che tale riferimento al criterio di territorialità della riscossione non va inteso in senso stretto, bensì in senso conforme alla finalità della norma, che è quella di assicurare alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. E’ di conseguenza annullata la nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’economia e delle finanze, negare l’attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province. Premesso, infatti, che la norma d’attuazione - (degli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano) - di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 attribuisce alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, “riscosse nell’ambito” del suo territorio, occorre precisare che tale riferimento al criterio di territorialità della riscossione non va inteso in senso stretto, bensì in senso conforme alla finalità della norma, che è quella di assicurare alla Regione il gettito derivante dalla “capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. E’ di conseguenza annullata la nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII, con assorbimento di ogni altro motivo di ricorso.
Atti oggetto del giudizio
nota del ministero dell'economia e finanze
28/05/2002
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 37
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. norme di attuazione in materia finanziaria