Sentenza 307/2004 (ECLI:IT:COST:2004:307)
Massima numero 28793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/10/2004;  Decisione del  13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Massime associate alla pronuncia:  28792


Titolo
Diritto allo studio e all’istruzione - Fondi speciali destinati ad incentivare l’acquisto di 'personal computer' da parte di giovani e famiglie - Previsione di contributi economici da parte dello stato - Ricorsi della regione emilia-romagna - Lamentata lesione della autonomia finanziaria, legislativa e amministrativa delle regioni, nonché del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.

Testo
L’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l’art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, istitutivi di fondi speciali destinati ad incentivare l’acquisto e l’utilizzo di 'personal computer' da parte di giovani o di soggetti aventi determinati requisiti reddituali, mediante l’erogazione di contributi economici, integrano degli interventi che, non risultando invasivi di competenze legislative regionali, corrispondono a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l’uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della Costituzione; d’altro canto la provvista destinata ad alimentare i due fondi contemplati dalle disposizioni oggetto di censura è costituita dalle residue disponibilità di un fondo istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a garanzia dei crediti al consumo erogati dalle banche nel quadro di un precedente programma di incentivazione della diffusione fra i giovani delle tecnologie informatiche, restando così esclusa qualsiasi riduzione della ordinaria provvista finanziaria destinata alle Regioni. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 4, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

– Sulla possibilità che gli interessi regionali - nel contesto del previgente titolo V - non si esauriscano in quelli puntualmente desumibili dalle competenze attribuite, dalla Costituzione o dallo Statuto, alla regione, v. le richiamate sentenze n. 276/1991, n. 348/1990, n. 829 e n. 562/1988.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 27  co. 

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 9

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte