Sentenza 308/2004 (ECLI:IT:COST:2004:308)
Massima numero 28795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/10/2004; Decisione del
13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Titolo
Credito e risparmio - Finanziamento degli studi universitari in favore di studenti capaci e meritevoli - Prestito fiduciario - Istituzione di un fondo di garanzia per gli istituti mutuanti - Ricorsi delle regioni toscana e emilia-romagna - Lamentata lesione del riparto di competenze in materia di competenza regionale esclusiva (diritto allo studio) o concorrente (istruzione) e dell’autonomia finanziaria delle regioni, nonché dei principi di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Credito e risparmio - Finanziamento degli studi universitari in favore di studenti capaci e meritevoli - Prestito fiduciario - Istituzione di un fondo di garanzia per gli istituti mutuanti - Ricorsi delle regioni toscana e emilia-romagna - Lamentata lesione del riparto di competenze in materia di competenza regionale esclusiva (diritto allo studio) o concorrente (istruzione) e dell’autonomia finanziaria delle regioni, nonché dei principi di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Le norme contenute nei commi 99, 100 e 102 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 – relative alla definizione del nuovo istituto del prestito fiduciario ed alla istituzione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie per gli istituti mutuanti – si sostanziano – quanto al loro profilo finanziario – in una (nuova) ipotesi di mutuo agevolato, caratterizzato dalla particolare finalità perseguita (il finanziamento degli studi), erogato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari in favore di soggetti individuati in via generale dalla legge esclusivamente in funzione delle loro particolari attitudini personali (gli studenti capaci e meritevoli). Sotto tale profilo, la regolamentazione dell’istituto spetta perciò allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per quanto concerne la istituzione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, trattandosi di materia esclusivamente attinente alla disciplina dei mercati finanziari e alla tutela del risparmio gestito dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed impiegato nelle suddette operazioni di mutuo; mentre, d’altro canto, deve qualificarsi mera disposizione di principio quella attinente al profilo dell’istruzione (e cioè la previsione di concessione dei prestiti in favore degli studenti capaci e meritevoli). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 99, 100 e 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento anche ai principi costituzionali di legalità sostanziale e leale collaborazione.
Le norme contenute nei commi 99, 100 e 102 dell’art. 4 della legge n. 350 del 2003 – relative alla definizione del nuovo istituto del prestito fiduciario ed alla istituzione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie per gli istituti mutuanti – si sostanziano – quanto al loro profilo finanziario – in una (nuova) ipotesi di mutuo agevolato, caratterizzato dalla particolare finalità perseguita (il finanziamento degli studi), erogato dalle banche o dagli altri intermediari finanziari in favore di soggetti individuati in via generale dalla legge esclusivamente in funzione delle loro particolari attitudini personali (gli studenti capaci e meritevoli). Sotto tale profilo, la regolamentazione dell’istituto spetta perciò allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per quanto concerne la istituzione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, trattandosi di materia esclusivamente attinente alla disciplina dei mercati finanziari e alla tutela del risparmio gestito dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed impiegato nelle suddette operazioni di mutuo; mentre, d’altro canto, deve qualificarsi mera disposizione di principio quella attinente al profilo dell’istruzione (e cioè la previsione di concessione dei prestiti in favore degli studenti capaci e meritevoli). Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 99, 100 e 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento anche ai principi costituzionali di legalità sostanziale e leale collaborazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 99
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 100
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 102
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte