Impresa e imprenditore – In genere – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione Calabria – Illegittimità costituzionale del divieto per le imprese funebri di erogare il servizio di ambulanza mediante NCC per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile – Necessaria estensione della censura al divieto di esercizio di attività funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di NCC con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile – Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 132001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l’esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente (NCC) con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile. Il venir meno del divieto, per le imprese funebri, di esercizio del servizio di ambulanza mediante NCC per trasporto non urgente e programmabile, derivante dall’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, crea, all’interno della restante porzione della medesima previsione regionale, in ragione dell’analogo vizio competenza e del nesso di reciprocità tra le due disposizioni, una disparità di trattamento e uno squilibrio nei confronti dei soggetti che gestiscono servizio di ambulanza, per i quali permarrebbe invece la preclusione, in origine speculare, di esercizio di attività funebre. (Precedenti: S. 65/2023 - mass. 45452; S. 175/2022 - mass. 45027).