Sentenza 308/2004 (ECLI:IT:COST:2004:308)
Massima numero 28796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  13/10/2004;  Decisione del  13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Massime associate alla pronuncia:  28794  28795  28797


Titolo
Istruzione - Finanziamento degli studi universitari in favore di studenti capaci e meritevoli - Prestito fiduciario - Fondo di garanzia per gli istituti mutuanti - Gestione del fondo - Riserva di ogni potere decisionale ad organi dello stato o ad enti ad esso riferibili ( sviluppo italia s.p.a.) - Ricorsi delle regioni toscana e emilia-romagna - Lesione del riparto di competenze in materia di competenza regionale concorrente (istruzione) - Illegittimità costituzionale - Necessità di diversa disciplina.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, l’art. 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che affida la gestione del fondo istituito al fine di garantire il rimborso dei c.d. prestiti fiduciari – nuovo istituto definito nei commi 99, 100 e 102 del medesimo art. 4 - a Sviluppo Italia S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, assegnando alle Regioni un ruolo meramente consultivo. Posto, infatti, che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia – e, di riflesso, delle risorse messe a disposizione dal sistema bancario – attingono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio, tale aspetto della disciplina non può, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia. Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale della suddetta norma, che dovrà essere perciò sostituita da una diversa disciplina, rispettosa delle competenze regionali.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 101

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte