Sentenza 308/2004 (ECLI:IT:COST:2004:308)
Massima numero 28797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/10/2004; Decisione del
13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Titolo
Istruzione - Finanziamento degli studi universitari in favore di studenti capaci e meritevoli - Prestito fiduciario - Prevista contestuale abrogazione della disciplina del prestito d’onore - Declaratoria di incostituzionalità delle norme sul prestito fiduciario - Venir meno della prevista contestualità e necessità di ripristinarla con riferimento alla data di entrata in vigore della emananda disciplina - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Istruzione - Finanziamento degli studi universitari in favore di studenti capaci e meritevoli - Prestito fiduciario - Prevista contestuale abrogazione della disciplina del prestito d’onore - Declaratoria di incostituzionalità delle norme sul prestito fiduciario - Venir meno della prevista contestualità e necessità di ripristinarla con riferimento alla data di entrata in vigore della emananda disciplina - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevede che l’abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario. L’inevitabile ritardo nell’entrata a regime dell’istituto del prestito fiduciario, che la contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 101 comporta, determina il venir meno della necessaria contestualità con l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, istitutivi del prestito d’onore, disposta dal comma 103.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 103, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevede che l’abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario. L’inevitabile ritardo nell’entrata a regime dell’istituto del prestito fiduciario, che la contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 101 comporta, determina il venir meno della necessaria contestualità con l’abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, istitutivi del prestito d’onore, disposta dal comma 103.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 103
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte