Ordinanza 309/2004 (ECLI:IT:COST:2004:309)
Massima numero 28798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/10/2004; Decisione del
13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Irap - Presupposto impositivo - Esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi - Disamina delle concrete modalità di svolgimento dell’attività - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata equiparazione dei lavoratori autonomi fra loro e per area geografica - Difetto di compiuta descrizione delle fattispecie dedotte nei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Irap - Presupposto impositivo - Esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi - Disamina delle concrete modalità di svolgimento dell’attività - Mancata previsione - Ritenuta ingiustificata equiparazione dei lavoratori autonomi fra loro e per area geografica - Difetto di compiuta descrizione delle fattispecie dedotte nei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, che individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, manca una compiuta descrizione delle fattispecie dedotte nei giudizi 'a quibus' sulla natura dell’attività svolta dai ricorrenti, tale da consentire il necessario controllo riguardo alla rilevanza della questione.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 291/2004, n. 231 e n. 141/2003.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, che individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, manca una compiuta descrizione delle fattispecie dedotte nei giudizi 'a quibus' sulla natura dell’attività svolta dai ricorrenti, tale da consentire il necessario controllo riguardo alla rilevanza della questione.
– Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 291/2004, n. 231 e n. 141/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte