Ordinanza 310/2004 (ECLI:IT:COST:2004:310)
Massima numero 28799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/10/2004; Decisione del
13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
28800
Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Prospettata discriminazione dei soggetti meno abbienti con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Intervenuto versamento della somma da parte del ricorrente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Prospettata discriminazione dei soggetti meno abbienti con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Intervenuto versamento della somma da parte del ricorrente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il rimettente, infatti, dà atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente, di talché il dubbio relativo all’illegittimità costituzionale della norma che contempla detto versamento è privo di rilevanza nel giudizio 'a quo'.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Il rimettente, infatti, dà atto dell’avvenuto versamento della somma da parte del ricorrente, di talché il dubbio relativo all’illegittimità costituzionale della norma che contempla detto versamento è privo di rilevanza nel giudizio 'a quo'.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 3
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte