Ordinanza 310/2004 (ECLI:IT:COST:2004:310)
Massima numero 28800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/10/2004; Decisione del
13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
28799
Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Prospettata irragionevolezza, lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, della inviolabilità della persona umana, del principio del giudice naturale precostituito per legge, del principio del contraddittorio, ostacolo alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità incidente sulla norma censurata - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Prospettata irragionevolezza, lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, della inviolabilità della persona umana, del principio del giudice naturale precostituito per legge, del principio del contraddittorio, ostacolo alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità incidente sulla norma censurata - Restituzione degli atti ai rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici 'a quo' perché valutino la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai rimettenti.
– V. la richiamata sentenza n. 114/2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-'bis', comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restituzione degli atti ai giudici 'a quo' perché valutino la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, in tal modo risolvendosi in una discriminazione dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, i quali, anche in ragione del cospicuo ammontare di cui è imposto il pagamento, si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Infatti, con sentenza n. 114 del 2004, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai rimettenti.
– V. la richiamata sentenza n. 114/2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 204-'bis', comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 3
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte