Ordinanza 311/2004 (ECLI:IT:COST:2004:311)
Massima numero 28801
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/10/2004; Decisione del
13/10/2004
Deposito del 21/10/2004; Pubblicazione in G. U. 27/10/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Processo per i reati di calunnia continuata e di violenza privata aggravata a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di potenza, sezione gip/gup - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l’instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Processo per i reati di calunnia continuata e di violenza privata aggravata a carico di parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di potenza, sezione gip/gup - Sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l’instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 28 maggio 2003, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente, opinioni per le quali è pendente un procedimento penale per i reati di calunnia continuata. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Giudice per l’udienza preliminare ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 28 maggio 2003, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente, opinioni per le quali è pendente un procedimento penale per i reati di calunnia continuata. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Giudice per l’udienza preliminare ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
28/05/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3