Sentenza 315/2004 (ECLI:IT:COST:2004:315)
Massima numero 28805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  25/10/2004;  Decisione del  25/10/2004
Deposito del 28/10/2004; Pubblicazione in G. U. 03/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28806


Titolo
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, l’art. 14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203. Tale disposizione, infatti, nel dettare i criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto di fondi rustici riguardanti i territori del catasto derivante dall’'ex' catasto austro-ungarico, fa riferimento ad meccanismo di determinazione dell’equo canone – fondato sulle tabelle di cui alla legge n. 567 del 1962, a loro volta formate prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge n. 589 del 1939 – che ha perso ormai qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 della Costituzione; inoltre, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 (sentenza n. 318 del 2002), il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall’'ex' catasto austro-ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l’art. 14 della stessa legge, dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori.

Atti oggetto del giudizio

legge  03/05/1982  n. 203  art. 14  co. 2

legge  03/05/1982  n. 203  art. 14  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte