Parlamento - Prerogative parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legittimazione attiva - Condizioni soggettive e oggettive - Necessaria lesione delle prerogative afferenti alla sfera del singolo parlamentare - Carattere manifesto delle menomazioni (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune avverso la proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi). (Classif. 172010).
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione. (Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933).
La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto. In particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti: O. 151/2022 - mass. 44863; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 15/2022 - mass. 44455; O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di allegazione di una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione degli artt. 1, 3, 67 e 83, nonché degli artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 14 CEDU, 52 CDFUE, 4 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e 3 del Prot. addiz. CEDU, dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune avverso la proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi. Il ricorso ha omesso di dimostrare se la certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie dei parlamentari, non essendovi riferimento alcuno alle ragioni per le quali la richiesta di sottoporsi a un tampone - tra i presupposti per accedere alla certificazione cosiddetta base e, in questo modo, procurarsi il titolo, richiesto dalla delibera del Collegio dei questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, per fare ingresso nella sede della Camera - potesse considerarsi onere, da un lato, ingiustificato rispetto alla finalità perseguita di tutela della salute della comunità parlamentare e, dall'altro, sproporzionato in riferimento all'incidenza prodotta sull'esercizio della prerogativa costituzionale relativa al diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non attiene inoltre direttamente alla lesione della sfera di prerogative del singolo parlamentare che possano essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in virtù della pretesa discriminazione subita, dalla ricorrente, rispetto ai parlamentari e delegati regionali risultati positivi o contatti stretti di positivi al COVID-19. (Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437).