Sentenza 315/2004 (ECLI:IT:COST:2004:315)
Massima numero 28806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  25/10/2004;  Decisione del  25/10/2004
Deposito del 28/10/2004; Pubblicazione in G. U. 03/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28805


Titolo
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione, lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Impugnazione di disposizione già dichiarata illegittima nel primo capoverso e insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione nelle parti restanti - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, posto che, se da un lato la questione è prospettata in maniera perplessa, dall'altro lato il primo capoverso della norma impugnata è già stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione.

– Sull'inammissibilità di questioni sollevate in maniera perplessa, v. le richiamate sentenza n. 446/2002 e ordinanza n. 342/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/06/1962  n. 567  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte