Sentenza 315/2004 (ECLI:IT:COST:2004:315)
Massima numero 28806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
25/10/2004; Decisione del
25/10/2004
Deposito del 28/10/2004; Pubblicazione in G. U. 03/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
28805
Titolo
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione, lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Impugnazione di disposizione già dichiarata illegittima nel primo capoverso e insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione nelle parti restanti - Inammissibilità della questione.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Territori del catasto derivante dall’ex catasto austro-ungarico - Determinazione del canone - Regime predeterminato per legge - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai fondi rustici sul resto del territorio nazionale a regime di libera contrattazione, lesione della garanzia della proprietà terriera, in contrasto con il principio di instaurazione di equi rapporti sociali - Impugnazione di disposizione già dichiarata illegittima nel primo capoverso e insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione nelle parti restanti - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, posto che, se da un lato la questione è prospettata in maniera perplessa, dall'altro lato il primo capoverso della norma impugnata è già stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione.
– Sull'inammissibilità di questioni sollevate in maniera perplessa, v. le richiamate sentenza n. 446/2002 e ordinanza n. 342/2002.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, posto che, se da un lato la questione è prospettata in maniera perplessa, dall'altro lato il primo capoverso della norma impugnata è già stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione.
– Sull'inammissibilità di questioni sollevate in maniera perplessa, v. le richiamate sentenza n. 446/2002 e ordinanza n. 342/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/1962
n. 567
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte