Sentenza 316/2004 (ECLI:IT:COST:2004:316)
Massima numero 28808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 04/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Titolo
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Partecipazione di giudici “laici” designati in sede locale - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Denunciato contrasto con lo statuto siciliano, ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico, mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Questioni sollevate in sede di trattazione monocratica di una domanda cautelare - Difetto di rilevanza delle questioni nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Partecipazione di giudici “laici” designati in sede locale - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Denunciato contrasto con lo statuto siciliano, ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico, mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Questioni sollevate in sede di trattazione monocratica di una domanda cautelare - Difetto di rilevanza delle questioni nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. Tali questioni, infatti, incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003, sono sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, per cui è escluso che il rimettente debba in quella stessa sede verificare la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. Tali questioni, infatti, incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003, sono sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, per cui è escluso che il rimettente debba in quella stessa sede verificare la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 4
co. 1
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 4
co. 2
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 6
co. 2
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 15
co. 1
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 15
co. 2
decreto-legge
24/12/2003
n. 354
art. 6
co.
legge
26/02/2004
n. 45
art. 1
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 23
statuto regione Sicilia
art. 14
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
disposizioni transitorie della Costituzione
art.
co. 1
Altri parametri e norme interposte