Sentenza 316/2004 (ECLI:IT:COST:2004:316)
Massima numero 28808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 04/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28807  28809


Titolo
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Partecipazione di giudici “laici” designati in sede locale - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Denunciato contrasto con lo statuto siciliano, ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico, mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Questioni sollevate in sede di trattazione monocratica di una domanda cautelare - Difetto di rilevanza delle questioni nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.

Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. Tali questioni, infatti, incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003, sono sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, per cui è escluso che il rimettente debba in quella stessa sede verificare la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 4  co. 1

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 4  co. 2

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 6  co. 2

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 15  co. 1

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 15  co. 2

decreto-legge  24/12/2003  n. 354  art. 6  co. 

legge  26/02/2004  n. 45  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 23

statuto regione Sicilia  art. 14  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

disposizioni transitorie della Costituzione  art.   co. 1

Altri parametri e norme interposte