Sentenza 316/2004 (ECLI:IT:COST:2004:316)
Massima numero 28809
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 04/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28807  28808


Titolo
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Struttura organizzativa e composizione del collegio giudicante - Disomogeneità rispetto al consiglio di stato - Partecipazione di giudici “laici” designati in sede locale - Censure concernenti lo 'status' complessivo dei medesimi, e particolarmente il regime delle incompatibilità e la disciplina della 'vacatio' - Asserita lesione del principio di autonomia contenuto nello statuto speciale, ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale, lesione del principio dell’unità dell’ordinamento giuridico, lamentata mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice, lesione della riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, lesione dei principi della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche, violazione delle disposizioni transitorie in tema di revisione delle giurisdizioni speciali - Non fondatezza delle questioni.

Testo
La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delineate dal decreto n. 373 del 2003, costituiscono espressione del principio di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito dall'art. 23 dello statuto speciale della Regione siciliana, senza che, in assenza di soluzioni organizzative prestabilite, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell’organo di giustizia amministrativa, di membri “non togati” designati in sede locale appaia per ciò solo 'praeter o contra statutum', trattandosi evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla “specialità” di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell’organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione.

– Sulla diversità di posizione, nell’ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell’incarico di questi ultimi, v. la citata sentenza n. 25/1976.

– Sul rango primario delle norme di attuazione di statuti speciali e sulla loro natura di fonti a competenza "riservata e separata” rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica, v. le richiamate sentenze n. 353/2001, n. 213 e n. 137/1998, n. 85/1990 e n. 160/1985.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 4  co. 1

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 4  co. 2

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 6  co. 2

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 15  co. 1

decreto legislativo  24/12/2003  n. 373  art. 15  co. 2

decreto-legge  24/12/2003  n. 354  art. 6  co. 

legge  26/02/2004  n. 45  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 23

statuto regione Sicilia  art. 14  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

disposizioni transitorie della Costituzione  art.   co. 1

Altri parametri e norme interposte