Ordinanza 317/2004 (ECLI:IT:COST:2004:317)
Massima numero 28810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 04/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Rito del lavoro - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione dell’assunzione delle prove, emissione della sentenza da parte del giudice che ha provveduto all’istruzione, nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, lesione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Processo civile - Rito del lavoro - Mutamento della persona fisica del giudice - Rinnovazione dell’assunzione delle prove, emissione della sentenza da parte del giudice che ha provveduto all’istruzione, nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole disparità di disciplina rispetto al processo penale, lesione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall’art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide.
– Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell’assunzione delle prove, l’emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all’istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest’ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall’art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide.
– Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 420
co.
codice di procedura civile
n.
art. 161
co. 2
codice di procedura civile
n.
art. 429
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte