Sentenza 320/2004 (ECLI:IT:COST:2004:320)
Massima numero 28814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Trasferimenti erariali di parte corrente alle regioni - Procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, successiva confluenza in un fondo unico, determinazione di criteri di riparto ad opera di d.p.c.m. - Ricorsi delle regioni emilia-romagna e toscana - Denunciato eccesso dei poteri legislativi statali in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, lesione dell’autonomia finanziaria - Disciplina transitoria per una parziale razionalizzazione - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Trasferimenti erariali di parte corrente alle regioni - Procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, successiva confluenza in un fondo unico, determinazione di criteri di riparto ad opera di d.p.c.m. - Ricorsi delle regioni emilia-romagna e toscana - Denunciato eccesso dei poteri legislativi statali in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, lesione dell’autonomia finanziaria - Disciplina transitoria per una parziale razionalizzazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Il comma 1 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – censurato in quanto la previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, urterebbe esplicitamente con quanto previsto nell’art. 119 Cost. e comunque eccederebbe i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione dei principi fondamentali in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” – appare semplicemente finalizzato ad introdurre, in via transitoria, una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, con la previsione inoltre di un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
– Sul processo di attuazione dell’art. 119 Cost., ed in particolare sulla necessità di un intervento del legislatore statale che fissi i principi di coordinamento della finanza pubblica e le grandi linee del sistema tributario, nonché sulla possibilità da parte dello Stato, in tale fase transitoria, di adottare discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione, v. le richiamate sentenze n. 37 e n. 241/2004.
Il comma 1 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – censurato in quanto la previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, urterebbe esplicitamente con quanto previsto nell’art. 119 Cost. e comunque eccederebbe i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione dei principi fondamentali in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” – appare semplicemente finalizzato ad introdurre, in via transitoria, una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, con la previsione inoltre di un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.
– Sul processo di attuazione dell’art. 119 Cost., ed in particolare sulla necessità di un intervento del legislatore statale che fissi i principi di coordinamento della finanza pubblica e le grandi linee del sistema tributario, nonché sulla possibilità da parte dello Stato, in tale fase transitoria, di adottare discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione, v. le richiamate sentenze n. 37 e n. 241/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 30
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte