Sentenza 320/2004 (ECLI:IT:COST:2004:320)
Massima numero 28815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondo di offerta turistica - Criteri di riparto da parte di organi statali - Ricorso della regione emilia-romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale e della autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondo di offerta turistica - Criteri di riparto da parte di organi statali - Ricorso della regione emilia-romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale e della autonomia finanziaria delle regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
Il comma 2 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato in quanto, nel disciplinare e prevedere i criteri di riparto da parte di organi statali del “fondo di offerta turistica”, sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, intervenendo in una materia riconducibile al quarto comma dell’art. 117 Cost., si limita a modificare – in termini non peggiorativi per l’autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata in attesa dell’attuazione dell’art. 119 Cost. – le modalità di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall’art. 6 della legge n. 135 del 2001 (quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero sentita la Conferenza unificata) rendendole omogenee a quanto previsto per la residua parte del “fondo per il cofinanziamento dell’offerta turistica”, e quindi rinviando ad un decreto ministeriale, “previa intesa in sede di Conferenza unificata”, la determinazione dei criteri e delle modalità della sua ripartizione fra le Regioni e le Province autonome. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.
– Sul processo di attuazione dell’art. 119 Cost., ed in particolare sulla necessità di un intervento del legislatore statale che fissi i principi di coordinamento della finanza pubblica e le grandi linee del sistema tributario, nonché sulla possibilità da parte dello Stato, in tale fase transitoria, di adottare discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione, v. le richiamate sentenze n. 37 e n. 241/2004.
Il comma 2 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato in quanto, nel disciplinare e prevedere i criteri di riparto da parte di organi statali del “fondo di offerta turistica”, sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, intervenendo in una materia riconducibile al quarto comma dell’art. 117 Cost., si limita a modificare – in termini non peggiorativi per l’autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata in attesa dell’attuazione dell’art. 119 Cost. – le modalità di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall’art. 6 della legge n. 135 del 2001 (quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero sentita la Conferenza unificata) rendendole omogenee a quanto previsto per la residua parte del “fondo per il cofinanziamento dell’offerta turistica”, e quindi rinviando ad un decreto ministeriale, “previa intesa in sede di Conferenza unificata”, la determinazione dei criteri e delle modalità della sua ripartizione fra le Regioni e le Province autonome. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.
– Sul processo di attuazione dell’art. 119 Cost., ed in particolare sulla necessità di un intervento del legislatore statale che fissi i principi di coordinamento della finanza pubblica e le grandi linee del sistema tributario, nonché sulla possibilità da parte dello Stato, in tale fase transitoria, di adottare discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione, v. le richiamate sentenze n. 37 e n. 241/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 30
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte