Sentenza 320/2004 (ECLI:IT:COST:2004:320)
Massima numero 28816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28813  28814  28815  28817  28818  28819


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Ripartizione fra le regioni di un fondo corrispondente alla perdita del gettito per la riduzione dell’accisa sulla benzina - Coinvolgimento solo consultivo della conferenza permanente stato-regioni - Ricorso della regione emilia-romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa e della autonomia finanziaria delle regioni - Avvenuta attuazione della disposizione censurata con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle regioni - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui disciplina la ripartizione fra le Regioni dell’importo, determinato per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente alla riduzione dell’accisa sulla benzina, prevedendo, in relazione agli atti governativi di riparto, un coinvolgimento soltanto a livello consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Ed infatti, l’attuazione di questa disposizione si è esaurita mediante l’adozione di due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni: il d.m. 19 giugno 2003 e il d.m. 18 giugno 2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 30  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte