Sentenza 320/2004 (ECLI:IT:COST:2004:320)
Massima numero 28817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28813  28814  28815  28816  28818  28819


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento - Nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto e sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori - Ricorso della regione emilia-romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale e particolarmente della potestà residuale in tema di ordinamento del proprio personale - Non fondatezza della questione.

Testo
Il comma 15 dell'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la nullità degli atti e dei contratti stipulati in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché la eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative delibere, non inerisce – come sostenuto dalla ricorrente – alla materia della disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 della Costituzione, dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 30  co. 15

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte