Sentenza 320/2004 (ECLI:IT:COST:2004:320)
Massima numero 28819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28813  28814  28815  28816  28817  28818


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Asili nido nei luoghi di lavoro - Fondo ministeriale per il finanziamento dei datori di lavoro - Ricorsi delle regioni emilia-romagna, toscana e veneto - Lesione della competenza legislativa regionale nelle materie dell’istruzione e della tutela del lavoro, introduzione di un fondo settoriale in violazione dell’autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, l’art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dove è previsto un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido, nonché la creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Ed infatti, la disciplina degli asili nido – pur non potendo essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost. – ricade nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente, con la conseguenza che in questi ambiti il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nei primi cinque commi dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei luoghi di lavoro; d’altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.

– Sulla disciplina degli asili-nido quale oggetto di materia legislativa concorrente v. la richiamata sentenza n. 370/2003.

– Sui limiti posti alla competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, v. la richiamata sentenza n. 14/ 2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 91  co. 1

legge  27/12/2002  n. 289  art. 91  co. 2

legge  27/12/2002  n. 289  art. 91  co. 3

legge  27/12/2002  n. 289  art. 91  co. 4

legge  27/12/2002  n. 289  art. 91  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte