Sentenza 321/2004 (ECLI:IT:COST:2004:321)
Massima numero 28820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Applicazione di misure di prevenzione - Ricorso per cassazione - Vizi di motivazione deducibili sotto il titolo della violazione di legge - Vizio di manifesta illogicità della motivazione - Esclusione - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza, disparità rispetto alla disciplina in tema di misure di sicurezza, ingiustificata violazione delle garanzie difensive - Non fondatezza della questione.

Testo
L’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d’appello che abbia applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, esclude – secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità – la sua ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale. Tale presupposto interpretativo, da cui muove anche il rimettente, non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali dallo stesso invocati, posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

– Sulla possibilità di modulare il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, v. tra molte le citate ordinanze n. 352 e n. 132/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 4  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte