Ordinanza 327/2004 (ECLI:IT:COST:2004:327)
Massima numero 28826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e 'ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e 'ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché valutino la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni. Infatti, con sentenza n. 223 del 2004 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai giudici rimettenti, ed inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, ha sostituito l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-'quater'.
– V. la richiamata sentenza n. 223/2004.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché valutino la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni. Infatti, con sentenza n. 223 del 2004 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nel senso prospettato dai giudici rimettenti, ed inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, ha sostituito l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-'quater'.
– V. la richiamata sentenza n. 223/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 14
co. 5
legge
30/07/2002
n. 189
art. 13
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte