Sentenza 334/2004 (ECLI:IT:COST:2004:334)
Massima numero 28834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 10/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Comuni e province - Variazione territoriale - Distacco da una regione e aggregazione ad un’altra - Richiesta di 'referendum' - Indispensabile partecipazione anche di enti (pari almeno ad un terzo delle restanti popolazioni delle regioni investite) diversi da quelli richiedenti - Modifica del parametro costituzionale - Sopravvenuta eccessiva onerosità e irragionevolezza della previgente disciplina - Frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Comuni e province - Variazione territoriale - Distacco da una regione e aggregazione ad un’altra - Richiesta di 'referendum' - Indispensabile partecipazione anche di enti (pari almeno ad un terzo delle restanti popolazioni delle regioni investite) diversi da quelli richiedenti - Modifica del parametro costituzionale - Sopravvenuta eccessiva onerosità e irragionevolezza della previgente disciplina - Frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione – l’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui prescrive che la richiesta di 'referendum' per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati». Ed infatti, l’onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa della norma costituzionale sopra indicata si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001; mentre, per altro verso, all’esito positivo del 'referendum' consultivo gli interessi delle popolazioni non direttamente interessate dal cambiamento potranno trovare congrua tutela nella successiva fase dell’audizione dei consigli regionali coinvolti, fase che precede la determinazione del Parlamento ai fini della eventuale approvazione della legge di modifica territoriale.
E’ costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione – l’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui prescrive che la richiesta di 'referendum' per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati». Ed infatti, l’onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa della norma costituzionale sopra indicata si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001; mentre, per altro verso, all’esito positivo del 'referendum' consultivo gli interessi delle popolazioni non direttamente interessate dal cambiamento potranno trovare congrua tutela nella successiva fase dell’audizione dei consigli regionali coinvolti, fase che precede la determinazione del Parlamento ai fini della eventuale approvazione della legge di modifica territoriale.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/05/1970
n. 352
art. 42
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 132
Altri parametri e norme interposte