Sentenza 335/2004 (ECLI:IT:COST:2004:335)
Massima numero 28835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 10/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28836


Titolo
Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilità proposta dall’avvocatura dello stato - Problema interpretativo (titolo esecutivo in relazione a decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto dell’opposizione) - Adesione del rimettente alla unanime interpretazione della dottrina e della giurisprudenza - Reiezione dell’eccezione.

Testo
E’ da respingere l’eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, posto che il problema dell’interpretazione dell’art. 653, primo comma, cod. proc. civ. su cui essa si fonda – e cioè se, in caso di rigetto dell’opposizione, il titolo esecutivo sia costituito dal decreto ingiuntivo (come sostiene, sulla base della lettera della norma, la giurisprudenza prevalente) ovvero dalla sentenza (come ritiene la dottrina maggioritaria) – non riveste rilievo di sorta nel presente giudizio una volta che si convenga, con l’unanime dottrina e giurisprudenza, che è la sentenza di rigetto dell’opposizione – senza necessità, dopo la riforma dell’art. 282 cod. proc. civ., che sia dichiarata provvisoriamente esecutiva – a consentire al creditore opposto di procedere esecutivamente (si utilizzi come titolo esecutivo il decreto ovvero la sentenza stessa) nei confronti dell’ingiunto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte