Sentenza 213/2022 (ECLI:IT:COST:2022:213)
Massima numero 45084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
14/09/2022; Decisione del
14/09/2022
Deposito del 18/10/2022; Pubblicazione in G. U. 19/10/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Residenze turistico-alberghiere (RTA) - Divieto di mutamento della loro destinazione d'uso in residenziale - Denunciata discriminazione nonché violazione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà - Carente ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090001).
Edilizia e urbanistica - In genere - Residenze turistico-alberghiere (RTA) - Divieto di mutamento della loro destinazione d'uso in residenziale - Denunciata discriminazione nonché violazione della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà - Carente ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - dell'art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, che prevede, per le residenze turistico-alberghiere (RTA), il divieto di mutamento della destinazione d'uso in residenziale. Il rimettente non dà conto della complessa vicenda normativa che ha riguardato le RTA, e cioè: sia l'avvenuta abrogazione dell'intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 ad opera dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, sia la riproduzione nell'art. 7, comma 3, di questa seconda legge del contenuto della medesima norma censurata, sia, infine la previsione, contenuta all'art. 70 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, che espressamente stabilisce la permanente operatività per le RTA dei vincoli imposti in base alla normativa abrogata. Tale carenza non consente di giungere a conclusioni precise sull'effettiva applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, apoditticamente postulata dal rimettente nonostante la vicenda abrogativa che l'ha interessata. (Precedenti: S. 193/2022; S. 182/2022 - mass. 44951; S. 136/2022 - mass. 44793, 44794, 44795).
Sono dichiarate inammissibili, per carente ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - dell'art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2009, che prevede, per le residenze turistico-alberghiere (RTA), il divieto di mutamento della destinazione d'uso in residenziale. Il rimettente non dà conto della complessa vicenda normativa che ha riguardato le RTA, e cioè: sia l'avvenuta abrogazione dell'intera legge reg. Liguria n. 2 del 2008 ad opera dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, sia la riproduzione nell'art. 7, comma 3, di questa seconda legge del contenuto della medesima norma censurata, sia, infine la previsione, contenuta all'art. 70 della legge reg. Liguria n. 32 del 2014, che espressamente stabilisce la permanente operatività per le RTA dei vincoli imposti in base alla normativa abrogata. Tale carenza non consente di giungere a conclusioni precise sull'effettiva applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, apoditticamente postulata dal rimettente nonostante la vicenda abrogativa che l'ha interessata. (Precedenti: S. 193/2022; S. 182/2022 - mass. 44951; S. 136/2022 - mass. 44793, 44794, 44795).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
07/02/2008
n. 2
art. 7
co. 3
legge della Regione Liguria
11/05/2009
n. 16
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte