Sentenza 335/2004 (ECLI:IT:COST:2004:335)
Massima numero 28836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 10/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
28835
Titolo
Procedimento civile - Errori materiali - Procedimento di correzione della sentenza davanti allo stesso giudice che l’ha pronunciata - Applicabilità alle sole sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e non anche alle sentenze appellate - Irragionevolezza, ingiustificata compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, lesione della effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale (limitatamente alle parole specificate nel dispositivo).
Procedimento civile - Errori materiali - Procedimento di correzione della sentenza davanti allo stesso giudice che l’ha pronunciata - Applicabilità alle sole sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e non anche alle sentenze appellate - Irragionevolezza, ingiustificata compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, lesione della effettività della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale (limitatamente alle parole specificate nel dispositivo).
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 287 del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Ed infatti, la norma impugnata dal rimettente esclude la sola sentenza di primo grado già investita dall’appello – ma non anche quella non ancora appellata – dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale da essa disciplinato, ed in tale modo viene a determinare una situazione eccezionale rispetto alla regola – ricavabile dall’esame del sistema normativo in cui tale norma si inserisce – secondo la quale il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore ('lato sensu') ostativo. La circostanza poi che la legge n. 353 del 1990 abbia introdotto la duplice regola della mancanza di efficacia sospensiva dell’appello (art. 337 cod. proc. civ.), unitamente a quella dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.), rende tale disciplina – che non può essere più giustificata in base a mere esigenze di economia processuale – del tutto irragionevole, risolvendosi essa altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l’azione esecutiva strumento essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale – in una violazione dell’art. 24 Cost.
- Sulla possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo solo in caso di manifesta irrazionalità della disciplina, ovvero di assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative, v. le citate sentenze n. 32 e n. 204/2001.
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 287 del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Ed infatti, la norma impugnata dal rimettente esclude la sola sentenza di primo grado già investita dall’appello – ma non anche quella non ancora appellata – dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale da essa disciplinato, ed in tale modo viene a determinare una situazione eccezionale rispetto alla regola – ricavabile dall’esame del sistema normativo in cui tale norma si inserisce – secondo la quale il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore ('lato sensu') ostativo. La circostanza poi che la legge n. 353 del 1990 abbia introdotto la duplice regola della mancanza di efficacia sospensiva dell’appello (art. 337 cod. proc. civ.), unitamente a quella dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.), rende tale disciplina – che non può essere più giustificata in base a mere esigenze di economia processuale – del tutto irragionevole, risolvendosi essa altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l’azione esecutiva strumento essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale – in una violazione dell’art. 24 Cost.
- Sulla possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo solo in caso di manifesta irrazionalità della disciplina, ovvero di assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative, v. le citate sentenze n. 32 e n. 204/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 287
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte