Ordinanza 338/2004 (ECLI:IT:COST:2004:338)
Massima numero 28839
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MEZZANOTTE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 10/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamene derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di milano, prima sezione civile - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamene derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di milano, prima sezione civile - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 31 gennaio 2001, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente e riportate in una intervista pubblicata da un quotidiano, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 31 gennaio 2001, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente e riportate in una intervista pubblicata da un quotidiano, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
31/01/2001
n. 58
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3