Ordinanza 341/2004 (ECLI:IT:COST:2004:341)
Massima numero 28842
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 12/11/2004; Pubblicazione in G. U. 17/11/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamene diffamatorie rese alla presenza della stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso della corte d’appello di genova, sezione terza civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio per risarcimento di danni promosso nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamene diffamatorie rese alla presenza della stampa - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla camera di appartenenza - Ricorso della corte d’appello di genova, sezione terza civile - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Delibazione sull’ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ammissibilità del ricorso - Conseguente comunicazione e notifica.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Genova nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 4 maggio 1998, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente alla presenza della stampa, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d’appello ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Genova nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 4 maggio 1998, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente alla presenza della stampa, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d’appello ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
04/05/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3